Codice etico

Premessa

Il codice etico e deontologico, di seguito “Codice”, contiene norme comportamentali mirate è finalizzato a stabilire i corretti canoni di comportamento validi per gli Associati nello svolgimento della propria attività professionale, in armonia con le finalità e gli obiettivi dell’Associazione secondo i principi della correttezza e della buona fede volti ad improntare la condotta dei soggetti (di seguito “soggetti” o, al singolare “soggetto”) che intendano agire responsabilmente sul mercato.
Il presente Codice d i c o n d o t t a deve essere osservato da tutti gli iscritti all’Associazione.
L'appartenenza all’Associazione garantisce, quindi, sia gli iscritti sia l’utenza e la clientela all'instaurazione e lo svolgimento di un corretto rapporto di lavoro nello spirito di una collaborazione attiva.
Il Codice Etico, di condotta, unitamente allo Statuto, costituisce elemento di accettazione obbligatoria per l’adesione e l’iscrizione all’Associazione.
Il Codice è vincolante per gli iscritti all’Associazione
Il Codice Deontologico sarà periodicamente rivisto ed aggiornato, per conformarlo alle nuove normative che dovessero essere adottate, su base sia legislativa sia volontaria, a livello nazionale ed europeo.
Tale Codice è parte integrante degli obblighi derivanti dall’iscrizione all’AIFeCS, e prescrive le regole che gli Associati devono rispettare per far parte dell’Associazione stessa.
I contenuti del Codice rappresentano la base dei comportamenti individuali, che non mirano soltanto a proteggere la categoria, ma anche e soprattutto a curare la linearità e correttezza dei rapporti fra formatori ed operatori, singoli o aziende, e loro clientela.
Se sempre più formatori ed operatori della sicurezza dimostreranno la loro scrupolosità nei comportamenti, l'insieme dei professionisti beneficerà di maggiore credibilità e stima da parte dell’utenza e della committenza.

PARTE I - Norme Generali

Finalità e destinatari del codice
1. Le finalità del presente Codice sono quelle di uniformare e stabilire i corretti canoni di comportamento validi per gli Associati nello svolgimento della propria attività professionale, in armonia con le finalità e gli obiettivi dell’Associazione secondo i principi della correttezza e della buona fede volti ad improntare la condotta dei soggetti in linea con i principi della responsabilità sociale, nonché di stimolarne la crescita professionale e la promozione di un mercato libero e competitivo. 2. Il presente Codice si rivolge ai soggetti che ad esso aderiscono, siano essi professionisti operanti sia riconosciuto dalle legislazioni vigenti. Nel caso di attività nel settore privato, i soggetti che aderiscono avranno cura di adottare le misure idonee per vincolare all’osservanza del presente Codice i propri amministratori, dipendenti e dirigenti. 3. Il soggetto si impegna altresì a coinvolgere anche fornitori, consulenti e collaboratori esterni al rispetto dei principi che ispirano il presente Codice

Titolo II - SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ E RAPPORTO CON CLIENTI

Comportamento del professionista
Il formatore ed operatore alla sicurezza nell'esercizio dell’attività opera in rapporto di collaborazione professionale con aziende, imprese, associazioni, Enti pubblici e privati, a qualsiasi titolo, in forma libero professionale autonoma singola, associata o tramite aziende, società di cui può essere titolare, socio, collaboratore, consulente, ecc..
Il comportamento del formatore ed operatore deve essere consono alla dignità professionale; in nessun caso abusa della sua posizione professionale. Il formatore ed operatore alla sicurezza è obbligato alla propria formazione continua, per garantire prestazioni appropriate e di qualità all'utente e al cliente e che induca:
• maturità ed equilibrio per affrontare le complesse problematiche connesse all’attività da svolgere;
• consapevolezza delle proprie dinamiche personali nelle relazioni con gli utenti ed i clienti;
• un alto livello di competenza teorico‐pratica, metodologica ed organizzativa;
• impegno nella ricerca sul campo di intervento e nell'ambito didattico e scientifico;
• nonché nella promozione, sviluppo e divulgazione della propria esperienza.
Il formatore ed operatore della sicurezza è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina, specifica del settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico‐pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
Il formatore ed operatore della sicurezza impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

TITOLO III - Rapporti con l’utenza e con i fornitori

Principi ispirati nei rapporti
Il formatore ed operatore della sicurezza adotta comportamenti e regole di condotta non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.
Il formatore ed operatore della sicurezza stabilisce e concorda preliminarmente all’avvio del rapporto professionale il suo compenso.
Il formatore ed operatore della sicurezza, preliminarmente all’avvio del rapporto professionale, fornisce ai committenti o agli utenti informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse.
Il formatore ed operatore della sicurezza si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale se problemi propri, conflitti personali o d’interessi, interferiscono con l’efficacia delle sue prestazioni, rendendole inadeguate o dannose ai soggetti cui sono rivolte.

TITOLO IV – Rapporti con i concorrenti

Divieto di pratiche di concorrenza sleale
1. Il soggetto si astiene tassativamente dal compiere atti di concorrenza sleale come definiti dalla normativa italiana ed europea e, in ogni caso, da comportamenti che possano essere qualificati come contrari ai principi della concorrenza e del libero mercato. Si astiene dal formulare giudizi sulla professionalità delle imprese concorrenti, ancorché richiesti dal cliente, anche potenziale.
2. Nella prestazione dei propri servizi al cliente il soggetto può effettuare raffronti e comparazioni con quelli delle imprese concorrenti, purché tassativamente in relazione ad elementi veritieri, omogenei ed obiettivi.

TITOLO V - Rapporti con colleghi

Diritti e doveri degli Associati colleghi
I rapporti fra i formatori ed operatori iscritti all’Associazione devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.
Il formatore ed operatore della sicurezza appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.
Il formatore ed operatore della sicurezza si impegna a contribuire allo sviluppo della cultura della sicurezza, nel suo contesto, comunicando i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche, nell’ambito di specifiche azioni, convegni, meeting, riunioni, ecc. alla comunità professionale, anche al fine di favorire la diffusione della cultura della
sicurezza sul lavoro.
Il formatore ed operatore della sicurezza si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.
Costituisce circostanza aggravante il formulare tali giudizi negativi per sottrarre contratti o clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi o venga a conoscenza di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, il formatore ed operatore della sicurezza è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione Nazionale dell’A.I.F.E.C.S.

TITOLO VI - CRITERI DI CONDOTTA
RAPPORTI TRA I SOCI E TRA I SOCI E L’ASSOCIAZIONE

Rapporti tra i soci
I Soci, sia singoli soggetti sia società, ed i loro rispettivi collaboratori e/o dipendenti sono tenuti a rispettare ed applicare i Principi Etici Generali nei rapporti tra di loro e con l’Associazione A.I.F.E.C.S

TITOLO VII

Tutela della privacy
Il formatore ed operatore alla sicurezza garantisce che i diritti di informazione, di accesso e di partecipazione, qualora comportino il trattamento di dati personali, trovino attuazione nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate e in particolare del diritto alla riservatezza e all’identità personale, in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di tutela e protezione nel trattamento dei dati personali.
Il formatore ed operatore della sicurezza garantisce l’integrità e la conservazione dei dati e dei documenti a sua disposizione, anche elettronici e multimediali, e si obbliga a mantenere riservate le informazioni e le notizie concernenti dati personali apprese nell’esercizio della propria attività.
Osserva tale obbligo anche dopo la cessazione di tale attività.

TITOLO VIII

Sanzioni
I comportamenti e le condotte non conformi ai contenuti del presente Codice, nonché la violazione delle norme in esso indicate comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari e/o pecuniarie, determinate caso per caso, ed in relazione alla gravità accertata, dal Consiglio Direttivo di A.I.F.E.C.S.
Nei casi di violazione dello Statuto o del Codice Deontologico o degli interessi associativi, attraverso la Commissione di Disciplina e Garanzia, avvia un procedimento istruttorio, informando contestualmente il Socio interessato, su segnalazione motivata e documentata per iscritto da almeno un socio o con una procedura d’ufficio promossa dal Consiglio Direttivo dell’Associazione o anche su segnalazione di terzi cui è rivolta l’attività professionale dei Soci.

Le sanzioni possono consistere nel richiamo, nella censura, nella sospensione (della durata di sei mesi), risoluzione a seconda della gravità del fatto. Il socio può essere riammesso dopo il periodo di sospensione purchè in regola con la quota associativa.

Titolo IX

Varie ed eventuali - Tutela del nome
I Soci non devono commettere azioni che possano mettere in pericolo o compromettere i valori, l’immagine e il buon nome dell’A.I.F.E.C.S ed i propri scopi, sono inoltre tenuti ad utilizzare il logo associativo in conformità di quanto previsto dall’apposito Regolamento, evitando qualsiasi modalità che non sia conforme alle finalità associative o che comunque possa arrecare pregiudizio al prestigio e al buon nome dell’Associazione stessa.
CHI SIAMO
A.I.F.E.C.S. è un’associazione professionale  che opera a livello Nazionale nel settore della Sicurezza e Igiene nei luoghi di lavoro.

C.F. 97857910158

SOCI
DOCUMENTI
RICONOSCIMENTI AUTORIZZATI
  • Iscritta all’elenco MIUR cod : 62808YVQ
  • Iscrtitta MISE elenco Associazioni professionali che rilasciano  attestato di qualità e qualificazioni professionali dei servizi prestati dai soci- legge 4/2013
  • Autorizzata dal CNPI- Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati
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