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COVID-19: Necessaria immediata valutazione del rischio.

COVID-19 – NUOVO CORONAVIRUS

 

Sollecitata da tanta disinformazione ma ancor prima da professionisti che, comprensibilmente preoccupati, esternano le proprie perplessità in ordine al modo in cui, alla luce di questa emergenza, devono affrontare il proprio lavoro, a distanza di pochi giorni dall’appello rivolto agli stessi e volto ad attivare ogni possibile mezzo di PREVENZIONE, la Presidente di A.I.F.E.C.S. torna sulla questione “Covid-19 / Nuovo Coronavirus”.

“Se è vero come è vero che il Governo nazionale sta attivando tutte le procedure ritenute opportune e necessarie per cercare di contrastare il crescente contagio, lo è altrettanto che pende in capo a ciascuno di noi – professionisti in materie di Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro – il dovere morale ma anche normativo di affiancare le Aziende che abbiamo l’onore e l’onere di dover seguire sotto il profilo della Sicurezza.

E allora, se da una parte deve essere il buon senso a determinare l’impegno di ciascuno di noi, volto alla tutela delle persone che, a qualsiasi titolo, si trovano in ambienti di lavoro (siano essi dipendenti ovvero fruitori del servizio offerto) dall’altro – anche in questa complessa quanto nuova e sconosciuta situazione emergenziale - intervengono le norme che, al buon senso, integrano responsabilità ben precise.

Ritengo che inverosimilmente, in caso di contagio di un lavoratore, potrà essere invocata la responsabilità del professionista che segue la Sua azienda sotto il profilo della Sicurezza ma, lo sappiamo bene, inverosimile non equivale mai ad impossibile.

E allora pur se in presenza, come premesso, di provvedimenti massivi di prevenzione adottati dallo stesso Governo nazionale, pendono in capo a tutti noi obblighi quali quello sancito dal vigente D. Lgs. 81/2008 (così come modificato con il decreto correttivo ed integrativo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106) che, ricordo, all’art. 29 comma 3 recita “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali”. È proprio in questa previsione normativa, ritengo, che il Legislatore ha inteso collocare la “durata in validità” di un DVR (questione spinosa ed a lungo dibattuta) poiché, nel momento in cui la norma prevede che “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata” (IMMEDIATAMENTE!) di fatto sancisce che quel documento (DVR) ha una validità temporale limitata al periodo in cui non intervengono nuovi rischi non contemplati nel documento stesso.

Ed ecco, quindi, che se per qualcuno fosse irrilevante la questione della responsabilità morale e del buon senso, ritengo che non possa esserlo quella normativa dal cui rispetto, nessuno di noi, è esentato (per quanto mi consta sapere neanche e soprattutto in questo momento emergenziale!).

D’altro canto, ho avuto modi di constatarlo personalmente, le stesse Amministrazioni dello Stato, nei loro vertici, stanno aggiornando reiteratamente il personale dipendente in ordine ai rischi correnti, così come, purtroppo, li stiamo vedendo evolversi.

Va da sé, quindi, che è da ritenersi tanto auspicabile quanto necessario informare immediatamente i datori di lavoro di tale nuovo rischio, provvedendo all'aggiornamento dei rispettivi documenti di rischio nella parte riguardante il rischio biologico (determinato dal COVID-19) ed adottando l’utilizzo di tutte le misure di protezione (DPI) già ampiamente consigliate dal competente Ministero della Sanità.

Tanto premesso, quindi, è invitando tutti a non creare situazioni esasperate ed ancor meno a determinare allarmi sociali ulteriori bensì, quindi, richiamando il buon senso nonché il senso di responsabilità che – innegabilmente – contraddistinguono una categoria bistrattata come quella degli operatori della Sicurezza nei luoghi di lavoro, che esorto tutti Voi, ancora una volta, a testa alta e con orgoglio, a mettere a disposizione delle Vostre aziende la competenza e gli strumenti preventivi di conoscenza di cui siete e siamo dotati  perché buon senso e quadro normativo ma soprattutto, ancor prima, la scelta di professione che abbiamo fatto decidendo di operare in questo delicatissimo settore, ce lo impongono.

Sarà mia cura, nel rispetto del ruolo che mi fregio di rappresentare nella nostra Associazione, predisporre il più capillare ausilio per tutti Voi, riservandomi di ulteriori aggiornamenti laddove richiesti o necessari.

Buon lavoro.

Milano, lì 24 febbraio 2020

Il Presidente A.I.F.E.C.S.

PhD  Dott.ssa L. Cioni

 

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