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Certificazione energetica, slitta al 1 agosto il nuovo APE nazionale

La nuova bozza specifica le sanzioni a carico del certificatore, del direttore dei lavori e del costruttore/proprietario.

[vc_row][vc_column][vc_single_image image="1971" img_size="full" alignment="center"][dfd_spacer screen_wide_resolution="1280" screen_wide_spacer_size="30" screen_normal_resolution="1024" screen_tablet_resolution="800" screen_mobile_resolution="480" screen_normal_spacer_size="30" screen_tablet_spacer_size="30" screen_mobile_spacer_size="30"][vc_column_text]La nuova bozza specifica le sanzioni a carico del certificatore, del direttore dei lavori e del costruttore/proprietario

11/06/2015 - Non più il 1 luglio ma il 1 agosto 2015 entrerà in vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che riscrive la normativa sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Lo slittamento è contenuto in una nuova bozza del provvedimento, che i Ministeri competenti stanno ancora perfezionando prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Altra novità rispetto alla bozza precedente è l’esplicito richiamo all’articolo 15 del Dlgs 192/2005, relativo allesanzioni a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto), del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune), del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).

APE nazionale e 10 classi energetiche Restano invece confermati tutti gli altri contenuti delle nuove Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, che sostituiranno quelle per la certificazione energetica emanate con il DM 26 giugno 2009

Sopralluogo APE e annunci immobiliari Il certificatore che redige l’APE “deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”. Gli annunci di vendita e locazione dovranno essere redatti secondo uno schema che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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